In caso di installazione di un nuovo Gruppo Elettrogeno. Quando bisogna presentare una SCIA antincendio al comando dei VVF?
Nell'ambito dell'installazione di gruppi elettrogeni, la sicurezza e la conformità normativa rivestono un ruolo cruciale. La produzione di energia elettrica da GE è fondamentale in molti contesti, tra cui impianti industriali, ospedali, edifici commerciali e situazioni di emergenza. Tuttavia, per garantire che l'installazione e l'operatività di un gruppo elettrogeno siano conformi alle leggi e alle regolamentazioni vigenti, è necessario prestare particolare attenzione ai dettagli normativi e non sono pochi. In questo articolo, esploreremo gli aspetti chiave delle normative da considerare quando si pianifica e si esegue l'installazione di un gruppo elettrogeno, fornendo una panoramica generale di come assicurare la conformità e la sicurezza in queste importanti applicazioni, con un focus particolare alla SCIA antincendio.
Principali aspetti Normativi
I gruppi elettrogeni rientrano in vari ambiti normativi, si
riporta di seguito i principali aspetti normativi da tenere in considerazione:
•
DM 37/08 (Nuova installazione o sostituzione
GE)
•
Prevenzione incendi (SCIA VVF)
•
Agenzia delle Dogane (Imposta Energia
Elettrica)
•
Emissioni in atmosfera (GE di potenza
elevata)
•
AUA Autorizzazione ambientale unica
• Impianto di terra, verifica coordinamento protezioni (Funzionamento in isola TN-S)
Gruppi elettrogeni e Certificato Prevenzione Incendi
L’installazione gi un gruppo
elettrogeno fa parte di quelle attività che sono soggette al certificato
prevenzione incendi (CPI). In termini pratici esistono delle attività che sono
“classificate” come tipologia attraverso un apposito Decreto (ex DM n°151
1/08/2011) e che sono le attività soggette al Controllo dei Vigili del Fuoco
(attività soggette vvf). Anche chiamate attività soggette a cpi
(Controllo Prevenzione Incendi). Tutte le altre attività non soggette al
controllo sono quelle che non sono comprese in questo elenco. Dpr 151 del 2011.
All’interno del decreto anche
l’installazione di un gruppo elettrogeno è definita come attività soggetta. In
particolare, in base alla taglia/potenza del gruppo elettrogeno viene definita
classificata la categoria di appartenenza dell’attività:
·
Categoria A: attività dotate di
'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di
complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai
quantitativi di materiale presente;
·
Categoria B: attività
presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di
complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione
tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al
parametro assunto per la categoria 'superiore';
·
Categoria C: attività con
alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della
'regola tecnica'.
A lavori ultimati deve essere
presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA
(segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla
documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da
certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere
realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa
vigente.
Si ripotano di seguito in maniera
sintetica i principali aspetti che devono essere progettati per l’installazione
di un gruppo elettrogeno ai fini del D.M. 13 luglio 2011: Testo
coordinato Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice
elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio
di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di
servizi:
·
Ventilazione locale
·
Adduzione gasolio e dimensione serbatoio
·
Compartimentazione locali REI
·
Illuminazione ordinaria e di emergenza
·
Reazione al fuoco dei materiali
·
Posizionamento scarico/sifiato
·
Distanze di sicurezza
·
Spazi per la manutenzione
·
Cartellonistica
·
Estintori
·
Sgancio di emergenza
SCIA AI FINI ANTINCENDIO
La "SCIA
antincendio" è un acronimo che sta per "Segnalazione Certificata di
Inizio Attività antincendio". Si tratta di un documento amministrativo
richiesto in molti Paesi, compreso l'Italia, che serve a certificare che
un'attività o un edificio rispetta le norme di sicurezza antincendio previste
dalla legge. La SCIA antincendio deve essere presentata dalle imprese o
dagli operatori che intendono avviare una nuova attività, aprire un edificio al
pubblico o come nel nostro caso installare un nuovo gruppo elettrogeno.
In genere, il documento contiene informazioni dettagliate sulle misure di
sicurezza antincendio adottate, come l'installazione di sistemi di allarme
antincendio, estintori, vie di fuga, uscite di emergenza e altre precauzioni
necessarie per prevenire incendi e garantire la sicurezza delle persone in caso
di emergenza.
In caso di installazione di un gruppo elettrogeno è bene
ricordare sempre che:
•
Senza SCIA non è possibile esercire il Gruppo
Elettrogeno.
•
Ogni 5 anni scade la SCIA ed è necessario fare
il rinnovo.
•
L’Asseverazione (allegato della SCIA) deve
essere firmata da professionista antincendio (iscritto alle liste del ministero
dell’Interno)
CONCLUSIONI
Data la complessità e la
delicatezza delle questioni legate alla sicurezza antincendio, è
altamente consigliabile rivolgersi a professionisti esperti del settore. Gli
specialisti antincendio sono in grado di offrire consulenza professionale per
l'analisi dei rischi, la progettazione di sistemi di sicurezza antincendio
adeguati e la gestione delle pratiche amministrative, tra cui la presentazione
della SCIA antincendio. Collaborare con esperti in materia di sicurezza
antincendio non solo garantisce il rispetto delle normative, ma contribuisce
anche a creare un ambiente più sicuro per le persone e le attività.


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